Art. 3.
(Gestione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli impianti sportivi).

      1. Il servizio d'ordine e di sicurezza all'interno degli impianti sportivi è svolto dagli incaricati dei servizi di controllo alle dipendenze e sotto la responsabilità della società calcistica ospitante, opportunamente formati da soggetti riconosciuti dal comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria di cui all'articolo 6, che provvede a rilasciare i relativi attestati di qualifica, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 5. La società calcistica ospitante nomina un responsabile per l'ordine e la sicurezza.
      2. Il protocollo per l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della manifestazione sportiva è definito dal questore e dal responsabile dell'ordine e della sicurezza della società calcistica ospitante di cui al comma 1, assicurando il coordinamento con le altre unità addette ai servizi d'ordine, di sicurezza e di incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
      3. In caso di violazione del regolamento dell'impianto di cui all'articolo 2, ovvero di turbativa del regolare e ordinato svolgimento della manifestazione sportiva, l'incaricato dei servizi di controllo deve fermare il responsabile dell'infrazione e accompagnarlo nell'area riservata alle Forze dell'ordine per la sua identificazione e per la contestazione della violazione del citato regolamento ovvero, se necessario, per il suo allontanamento dall'impianto sportivo.
      4. Qualora la società calcistica ospitante ritenga, sulla base di elementi attendibili, che l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della manifestazione sportiva siano messi a rischio, essa è tenuta a prevedere un adeguato aumento degli incaricati dei servizi di controllo all'interno dell'impianto sportivo e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza ogni informazione utile alla prevenzione di eventuali disordini.

 

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